Descrizione
MISURE IN CASO DI ALLERTA 2 - COLORE ROSSO
1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Dal 1° ottobre al 20 dicembre 2024 e dal 27 dicembre 2024 al 30 aprile 2025
Divieto di circolazione tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, per:
- Ciclomotori e motocicli (da L1 a L7): Euro 0, Euro 1
- Veicoli a benzina privati (M1, M2, M3): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Veicoli a benzina commerciali (N1, N2, N3): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Veicoli a gasolio privati (M1, M2, M3): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
- Veicoli a gasolio commerciali (N1, N2, N3): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4; limitatamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30, autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N, omologati EURO 5;
➡️ Tali disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per la S.S. 12 "Dell'Abetone e del Brennero"
Consulta l'ordinanza n. 29 del 03.10.2024, allegata, per conoscere le deroghe a tale divieto.
2) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI
Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, in tutto il territorio comunale è vietato:
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- utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo
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- effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative
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- climatizzare spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi
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- lo spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato
- E' inoltre previsto il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto, di spandimento dei liquami.
3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI
E' disposta la limitazione della temperatura misurata:
A) a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6)
B) a massimi 17° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)
Sono esclusi dall'obbligo:
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- ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici
- strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità
- asili nido, scuole dell’infanzia
- altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale
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Il Bollettino di allerta PM10 è disponibile alla pagina https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10